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Sez. 1, Sentenza n. 6696 del 23/05/2000 (Rv. 536805 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Attività di psicoterapeuta - Esercizio - Requisiti ex art. 35 legge 56/89 - Attività di pedagogista - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536805-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

L'art. 35 della legge n. 56 del 1989, in deroga al disposto del precedente art. 3, ha ammesso all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta psicologi e medici iscritti ai relativi ordini e laureati da cinque anni in grado di attestare la prestazione continuativa e preminente dell'attività professionale di psicoterapeuta, con la conseguenza che un laureato in pedagogia (ed iscritto all'albo degli psicologi in base alle disposizioni transitorie dell'art. 32 della legge 56/89 citata) non può ritenersi, per ciò solo, abilitato all'esercizio della professione di psicoterapeuta, incombendo sul medesimo gli stessi oneri di documentazione dello svolgimento di attività proprie della psicoterapeuta previsti per le categorie degli psicologi e dei medici.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)