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Sez. 1, Sentenza n. 9275 del 17/09/1998 (Rv. 518983 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Autorizzazione all'esercizio dell'attività anche di psicoterapeuta - Disciplina transitoria ex art. 35 della legge n. 56 del 1989 - Condizioni - Requisiti.
Stato
decisa il 1998-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518983-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

A mente dell'art. 35, comma primo e terzo della legge 18 febbraio 1989 n. 56 (sull'Ordinamento della professione di psicologo), in sede di prima applicazione della nuova disciplina ed in via transitoria " fino al compimento del quinto anno dall'entrata in vigore della legge", anche gli psicologi possono essere autorizzati all'esercizio immediato anche dell'attività di psicoterapeuta (in deroga - perciò - alla prescrizione dell'art. 3 della legge), solo se: a) siano laureati; b) siano iscritti all'ordine degli psicologi; c) sia decorso il periodo di cinque anni dalla laurea; d) dichiarino e documentino di aver acquisito una specifica preparazione professionale in psicoterapia.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)