Sez. L, Sentenza n. 12815 del 27/12/1993 (Rv. 484868 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Art. 21 convenzione italo jugoslava 14 novembre 1957 - Integrazione al minimo - Versamento per intero e non"pro" rata - Obbligo del Paese di residenza dell'assicurato.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
Nell'ipotesi prevista dall'art. 21 della convenzione italo jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 885 - secondo cui, se l'assicurato matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi i Paesi contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima del Paese in cui il beneficiario risiede, l'Ente assicuratore concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima - l'Istituto del Paese dove risiede l'assicurato è tenuto a corrispondere per intero, e non pro rata, l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico spettante al medesimo.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 14/11/1957 num. 21, Legge 11/06/1960 num. 885, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)