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Sez. L - , Sentenza n. 33013 del 09/11/2022 (Rv. 666032 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione di vecchiaia - Integrazione al minimo - Art. 21 convenzione italo jugoslava 14 novembre 1957, ratificata con l. n. 885 del 1960 - Soggetti obbligati - Paese di residenza e Paese di non residenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666032-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia, l'integrazione al trattamento minimo, prevista dall'art. 21 della Convenzione italo jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con l. n. 885 del 1960, è oggetto di un obbligo "pro rata", nei confronti dell'assicurato, sia del Paese di residenza che di quello di non residenza, in quanto l'art. 22 dell'Accordo amministrativo di esecuzione alla Convenzione dispone espressamente che l'ente del Paese di non residenza corrisponde l'integrazione al minimo, per la parte di sua competenza, "unitamente alla pensione da esso dovuta", senza che a tale interpretazione osti l'art. 8, comma 2, della l. n. 153 del 1969, sia perché la norma di diritto internazionale pattizio ratificata dall'Italia prevale sul diritto interno, sia perché il citato comma 2 non dispone che l'integrazione al minimo sia a totale carico dello Stato italiano.

Tratt. Internaz. 14/11/1957 art. 21, Legge 11/06/1960 num. 885

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)