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Sez. 1, Sentenza n. 49 del 29/09/1972 Ud. (dep. 04/01/1973) Rv. 122853 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI APPELLO - RIUNIONE DI GIUDIZI PER REATI IN CONTINUAZIONE - ACCOGLIMENTO DEL MOTIVO FORMULATO IN RELAZIONE AD UNA SOLA DELLE SENTENZE IMPUGNATE - ONERE DELLE SPESE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122853-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI APPELLO - RIUNIONE DI GIUDIZI PER REATI IN CONTINUAZIONE - ACCOGLIMENTO DEL MOTIVO FORMULATO IN RELAZIONE AD UNA SOLA DELLE SENTENZE IMPUGNATE - ONERE DELLE SPESE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*

Nel caso di accoglimento del motivo di appello dell'imputato diretto ad ottenere la continuazione tra reati separatamente giudicati in primo grado e per cui ci sia stata riunione in appello, anche se il motivo sia stato formulato in relazione ad una sola delle sentenze impugnate, deve essere integralmente escluso l'Onere del pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)