Sez. 1, Sentenza n. 11362 del 11/10/1999 (Rv. 530565 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Prova nuova - Fatto estintivo - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE
Ai sensi dell'articolo 345 cod.proc.Civ., nella formulazione previgente, non è prova nuova, e non è pertanto ammissibile per la prima volta in appello, quella che cade su circostanze che già hanno costituito oggetto di prova diretta o che avrebbero potuto costituire oggetto di prova contraria in primo grado; tale ipotesi non ricorre allorquando un fatto estintivo del diritto è allegato per la prima volta in appello e non integra una mera negazione o una diversa ricostruzione del fatto costitutivo ma introduce un nuovo tema d'indagine, che può formare oggetto di prova (nella specie, oggetto della prova nel giudizio contumaciale di primo grado era stata la fornitura di merci e in appello la parte già contumace aveva dedotto il fatto estintivo del pagamento chiedendo di poterlo provare; la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha cassato con rinvio la decisione di merito secondo cui il fatto estintivo dava luogo ad una prova contraria e difettava pertanto il requisito della novità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)