Sez. 2, Sentenza n. 3423 del 03/04/1998 (Rv. 514161 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Prova testimoniale preordinata, anche in modo indiretto, a contrastare le risultanze di quella dedotta e assunta in primo grado - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il principio d'infrazionabilità delle prove rende inammissibile in appello la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, sia preordinata a contrastare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetti dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)