Sez. 1, Sentenza n. 3917 del 07/12/1968 (Rv. 337427 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - CON INCANTO - OFFERTE - DEPOSITO DELL'IMPORTO APPROSSIMATIVO DELLE SPESE DI VENDITA - DETERMINAZIONE DEL- L'IMPORTO - RIMESSIONE ALL'OFFERENTE - POTERE DEL GIUDICE DI VERIFICARE LA CONGRUITA - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NELL'ORDINANZA DI VENDITA - DEPOSITO DI SOMMA MINORE - VALUTAZIONE DI CONGRUITA DA PARTE DEL GIUDICE - VALIDITA DELL'OFFERTA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO SULLA CONGRUITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - CON INCANTO - OFFERTE - DEPOSITO DELL'IMPORTO APPROSSIMATIVO DELLE SPESE DI VENDITA - DETERMINAZIONE DEL- L'IMPORTO - RIMESSIONE ALL'OFFERENTE - POTERE DEL GIUDICE DI VERIFICARE LA CONGRUITA - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NELL'ORDINANZA DI VENDITA - DEPOSITO DI SOMMA MINORE - VALUTAZIONE DI CONGRUITA DA PARTE DEL GIUDICE - VALIDITA DELL'OFFERTA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO SULLA CONGRUITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di espropriazione forzata immobiliare, la Determinazione dell'ammontare delle spese di vendita che deve essere depositato da chi intende offrire all'incanto, ai sensi dell'art 580 cod proc civ, e rimessa all'offerente, salvo al giudice di accertare la congruita della somma in relazione allo scopo per il quale la somma medesima deve essere depositata. Nell'ipotesi che il giudice, per ragioni di economia processuale, indichi nell'ordinanza che dispone la vendita con incanto, di cui all'art 576 cod proc civ, la somma da depositare per le spese di vendita, se l'offerente deposita una somma minore ed il giudice la ritenga congrua, l'offerta e pienamente valida ed efficace. In tale ipotesi, il giudizio del giudice circa la congruita della somma, involgendo un apprezzamento di fatto, non e censurabile in Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 580
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)