Sez. 1, Sentenza n. 4113 del 28/04/1994 (Rv. 486403 - 01)
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto | Ammontare approssimativo delle spese di vendita - Deposito in cancelleria - Condizione di efficacia dell'offerta all'incanto - Configurabilità.
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto
L'art. 580 cod. proc. civ., stabilendo che, per offrire all'incanto, è necessario, non solo avere prestato la cauzione stabilita, ma anche avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita, equipara quanto a funzione ed effetti, tale deposito a quella prestazione, con la conseguenza che deve riconoscersi all'uno come all'altra il valore di condizione di efficacia dell'offerta all'incanto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 580
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)