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Sez. 2, Sentenza n. 2483 del 24/07/1971 (Rv. 353498 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - OMESSO VERSAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL DIPENDENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RINUNZIA O TRANSAZIONE SU TALE DIRITTO PATRIMONIALE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353498-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - OMESSO VERSAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL DIPENDENTE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - RINUNZIA O TRANSAZIONE SU TALE DIRITTO PATRIMONIALE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Qualora le parti abbiano inteso transigere non gia su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all'INPS i contributi assicurativi, sibbene sul danno che al lavoratore sia derivato o possa prevedibilmente derivare dal mancato o irregolare versamento dei contributi stessi ai fini della pensione di vecchiaia, convenendo di risarcire tale danno mediante la corresponsione di una certa somma, e inapplicabile il disposto dell'art 2115, terzo comma, cod civ, che stabilisce la nullita di qualsiasi fatto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza. (Conf 1007'67, mass n 327310).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)