Sez. 2, Sentenza n. 1007 del 15/05/1967 (Rv. 327310 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TRANSAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TRANSAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Qualora le parti abbiano inteso transigere non gia su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all' INPS i contributi assicurativi, sibbene sul danno che al lavoratore sia derivato o possa prevedibilmente derivare dal mancato o irregolare versamento dei contributi stessi ai fini della pensione di vecchiaia, convenendo di risarcire tale danno mediante la corresponsione di una certa somma, e inapplicabile il disposto dell'art. 2115, terzo comma, cod.civ., che stabilisce la nullita di qualsiasi fatto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)