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Sez. 2, Sentenza n. 1007 del 15/05/1967 (Rv. 327310 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TRANSAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327310-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - TRANSAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Qualora le parti abbiano inteso transigere non gia su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all' INPS i contributi assicurativi, sibbene sul danno che al lavoratore sia derivato o possa prevedibilmente derivare dal mancato o irregolare versamento dei contributi stessi ai fini della pensione di vecchiaia, convenendo di risarcire tale danno mediante la corresponsione di una certa somma, e inapplicabile il disposto dell'art. 2115, terzo comma, cod.civ., che stabilisce la nullita di qualsiasi fatto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)