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Sez. U, Sentenza n. 7473 del 06/07/1991 (Rv. 472974 - 01)

Giurisdizione civile - Straniero (Giurisdizione sullo) - In genere | Proroga convenzionale della giurisdizione - Clausola ex art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge n. 804 del 1971, nel testo vigente al 31 ottobre 1986 - Obbligo di specifica approvazione ex art. 1341 cod. civ. - Esclusione - consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta - Serie garanzie - Necessità.
Stato
decisa il 1991-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472974-01

Giurisdizione civile - Straniero (Giurisdizione sullo) - In genere

La clausola di proroga convenzionale della giurisdizione, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804, nel testo vigente fino al 31 ottobre 1986 (prima delle modificazioni introdotte dalla Convenzione del Lussemburgo del 9 ottobre 1978, resa esecutiva in Italia con legge 29 novembre 1980 n. 967 ed entrata in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica degli Stati membri della Comunità europea), non abbisogna della specifica approvazione di cui all'art. 1341 secondo comma cod. civ., ma esige serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non l'ha predisposta, e, pertanto, non è ravvisabile quando la proposta e l'accettazione contrattuale contengano indicazioni su detta proroga divergenti, o comunque, non idonee ad evidenziare il formarsi di un chiaro e preciso consenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 09/10/1978 num. 39, Legge 29/11/1980 num. 967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)