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Sez. U, Sentenza n. 90 del 04/01/1995 (Rv. 489528 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Proroga convenzionale della giurisdizione - Clausola ex art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 ratificata con legge n. 8o4 del 1971 - Obbligo di specifica approvazione ex art. 1341 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489528-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, la clausola con cui le parti abbiano convenuto la competenza giurisdizionale di uno degli stati aderenti (cosiddetta clausola di proroga della giurisdizione) non richiede la specifica approvazione di cui all'art. 1341 cod. civ. (nella specie era in questione clausola di un contratto concluso in forma scritta relativo alla cessione dello sfruttamento di un marchio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)