Sez. 3, Sentenza n. 28840 del 09/07/2008 Ud. (dep. 11/07/2008) Rv. 240836 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Realizzazione di opere accessorie a garage interrato - Applicabilità della disciplina derogatoria prevista dall'art. 9, comma secondo, L. n. 122 del 1989 - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, la realizzazione, unitamente ad un garage interrato, di un insieme ulteriore di opere ad esso accessorie non è soggetta a denuncia di inizio attività, ma necessita di permesso di costruire, in quanto la previsione derogatoria che consente la realizzazione di parcheggi in base a semplice d.i.a. (art. 9, comma secondo, L. 24 marzo 1989, n. 122), attesa la natura "speciale", è riferibile ai soli tipi di opere espressamente considerate ed è insuscettibile di estensione analogica.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 137 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/1989 num. 122 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)