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Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 15/01/2008 Cc. (dep. 27/02/2008) Rv. 239064 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari - Denuncia di inizio attività - Sufficienza - Rispetto delle condizioni previste dall'art. 9 della Legge n. 122 del 189 - Necessità.
Stato
decisa il 2008-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239064-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia edilizia, anche se a seguito delle modifiche apportate dal cosiddetto T.U. dell'edilizia (art. 137, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), la realizzazione nel sottosuolo (o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati) di parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari è oggi consentita in base a semplice denuncia di inizio attività, è pur sempre necessario che l'esecuzione delle opere e degli interventi in questione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 9, comma primo, della L. 24 marzo 1989, n. 122.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1989 num. 122 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 137 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)