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Sez. 1, Sentenza n. 6809 del 21/03/2007 (Rv. 595773 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - LIMITI DELLA COMPETENZA ARBITRALE | Cessione di credito nascente da contratto - Opponibilità della clausola compromissoria da parte del debitore ceduto e non del cessionario - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595773-01

ARBITRATO - COMPETENZA - LIMITI DELLA COMPETENZA ARBITRALE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 808 cod. proc. civ. nella parte in cui, secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, prevede che, in caso di cessione di un credito nascente da un contratto, nel quale sia inserita una clausola compromissoria, soltanto il debitore ceduto, e non anche il cessionario, possa avvalersi della clausola compromissoria. Tale diversità di trattamento è giustificata in ragione della diversa situazione dei due soggetti; infatti, rientrando la clausola compromissoria tra le eccezioni opponibili all'originario creditore, diversamente opinando, il debitore ceduto vedrebbe menomata la sua posizione contrattuale in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)