Sez. U, Ordinanza n. 10862 del 18/05/2011 (Rv. 617618 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 23 Reg. CE n. 44 del 2001 - Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione del credito nascente dal contratto - Subingresso del cessionario nel patto sulla giurisdizione - Condizioni - Autonomo patto sulla giurisdizione fra cessionario e ceduto - Ammissibilità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La clausola di proroga della giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001, ha efficacia anche nei confronti del soggetto cessionario del credito, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, ben potendo, tuttavia, risultare un diverso patto tra il cessionario ed il debitore ceduto, in sede di adesione alla cessione, dal quale legittimamente ed efficacemente risulti l'individuazione di una diversa autorità giudiziaria competente. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato tale patto nelle "confirmation letters", intervenute tra cessionario del credito e debitore ceduto, nelle quali le parti avevano previsto la devoluzione di ogni controversia alla competenza giurisdizionale del giudice italiano).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)