Sez. 6, Sentenza n. 465 del 06/02/1995 Cc. (dep. 21/03/1995) Rv. 201006 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima di custodia cautelare - In genere | Regressione del procedimento a una fase o un grado diversi per "altra causa" (diversa dall'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione) - Ipotesi di caducazione di un atto processuale dovuta a nullità - Operatività della disciplina che fa decorrere nuovamente i termini di custodia cautelare dalla data della declaratoria di nullità - Sussistenza - Fattispecie: dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima di custodia cautelare - In genere
In materia di custodia cautelare, l'espressione "o per altra causa" (diversa dall'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione) contenuta nel secondo comma dell'art. 303 cod. proc. pen. va intesa comprensiva di ogni possibile ipotesi di caducazione, dovuta a nullità, di atto processuale. Ne consegue che, verificandosi la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in conseguenza della declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, i termini di durata della custodia cautelare relativi alla detta fase decorrono "ex novo" dalla data della declaratoria su menzionata, secondo la regola fissata dall'art. 303, secondo comma cod. proc. pen., ferma restando la operatività, in ogni caso, dei termini massimi previsti dal comma quarto del medesimo articolo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)