Sez. U, Sentenza n. 1771 del 08/06/1972 (Rv. 358737 - 01)
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - IN GENERE - TRATTATO INTERNAZIONALE - RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO INTERNO - CLAUSOLA DI RISERVA LIMITATIVA ('STAND STILL') - EFFETTI.*
TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - IN GENERE - TRATTATO INTERNAZIONALE - RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO INTERNO - CLAUSOLA DI RISERVA LIMITATIVA ('STAND STILL') - EFFETTI.*
La cosiddetta clausola 'stand still', o di riserva limitativa, che ha lo scopo di consentire il mantenimento negli ordinamenti interni di situazioni di per se incompatibili con le regole dell'accordo, o con il suo perfezionamento, costituisce una modalita dell'accettazione di un trattato multilaterale mirante a salvaguardare la legislazione dello stato riservante nel senso d'impedire l'applicazione del trattato allorche questa richieda azioni od omissioni contrarie a leggi interne in vigore. La riserva opera nel senso che la parte del trattato considerato verra applicata dallo stato riservante soltanto se compatibile con la legislazione interna.*
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 295, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)