diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3403 del 20/10/1975 (Rv. 377548 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTO INTERNAZIONALE - ACCORDO GATT - RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - DISTINZIONE TRA LE PARTI PRIMA E TERZA E LA PARTE SECONDA DELL'ACCORDO.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377548-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTO INTERNAZIONALE - ACCORDO GATT - RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO - DISTINZIONE TRA LE PARTI PRIMA E TERZA E LA PARTE SECONDA DELL'ACCORDO.*

Dalle leggi di esecuzione dell'accordo GATT e del relativo protocollo di Annecy risulta che lo stato italiano ha recepito nel suo ordinamento, in modo totale, le parti prima e terza dell'accordo generale, mentre ha recepito la parte seconda dell'accordo solo nella misura in cui essa risultava compatibile con la legislazione vigente alla data del 10 ottobre 1949. Infatti la legge n 295 del 1950 ha adottato la clausola cosidetta stand-still, clausola di riserva limitativa con la quale lo stato riservante, nell'aderire ad un trattato multilaterale, mira a salvaguardare in qualche parte la propria legislazione, nel senso di consentire l'applicazione del trattato (nella specie: della seconda parte dell'accordo GATT) solo per il caso che non si abbia incompatibilita con la legislazione vigente ad una data determinata. (V 10/75, mass n 373107; 2/75, mass n 373086; (V 1771/72, mass n 358737).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 07/11/1957 num. 1307

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)