Sez. L, Sentenza n. 1997 del 27/04/1978 (Rv. 391359 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE NEI GIUDIZI PREVIDENZIALI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ISTANZA DI PARTE - RIGETTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE NEI GIUDIZI PREVIDENZIALI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - ISTANZA DI PARTE - RIGETTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie rientra nei poteri discrezionali del giudice d'appello il disporre la rinnovazione della consulenza tecnica: tuttavia il mancato Esercizio di tale potere, quando sia stato sollecitato dalle allegazioni delle parti, deve essere adeguatamente motivato, anche perche, a norma dell'art 149 disp att cod proc civ, il giudice ha il dovere di valutare gli aggravamenti di malattia e le infermita sopravvenute nel corso del giudizio. (Conf 2474/76, mass n 381263).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)