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Sez. L, Sentenza n. 2474 del 28/06/1976 (Rv. 381263 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381263-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Nelle controversie individuali di lavoro, cosi come in quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la norma di cui all'art 453 cod proc civ, che prevedeva l'obbligatorieta in grado di appello della nomina del consulente tecnico, ove il gravame riguardasse decisione fondata su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, e stata abrogata dall'art 441 cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, il quale demanda al potere discrezionale del giudice di appello la nomina del consulente tecnico, e, pertanto, rende facoltativa la rinnovazione della consulenza disposta in primo grado. Il mancato Esercizio di tale potere discrezionale non e sindacabile in Sede di legittimita, purche sorretto da congrua e coerente esposizione dei motivi della ritenuta superfluita del rinnovo delle indagini tecniche, in relazione alle censure mosse dalle parti alla consulenza di primo grado. (V 1513/75, mass n 375109).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 453, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)