Sez. U, Ordinanza n. 4190 del 03/03/2016 (Rv. 638595 - 01)
SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - ASSEMBLEA REGIONALE - PRESIDENTE | Atti presidenziali di scioglimento e ricostituzione di una commissione legislativa permanente - Impugnazione - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento.
SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - ASSEMBLEA REGIONALE - PRESIDENTE
Vi è difetto assoluto di giurisdizione sull'impugnazione degli atti con i quali il presidente dell'Assemblea regionale siciliana scioglie e ricostituisce una commissione legislativa permanente, trattandosi dell'esercizio della potestà di autorganizzazione dell'organo legislativo regionale, insuscettibile di sindacato giurisdizionale e affidato ai meccanismi della responsabilità politica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 116, Costituzione art. 117 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)