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Sez. U, Sentenza n. 200 del 14/05/2001 (Rv. 546632 - 01)

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - CONSIGLIO REGIONALE | Tutela accordata ai consiglieri regionali dal comma quarto dell'art. 122 Cost. - Limiti - Fattispecie rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Stato
decisa il 2001-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546632-01

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - CONSIGLIO REGIONALE

La tutela privilegiata apprestata dal quarto comma dell'art. 122 Cost. a favore dei consiglieri regionali è connessa soltanto alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica dell'organo in questione e, quindi, alla funzione primaria di tipo legislativo, alla funzione di indirizzo politico e di controllo ed alla funzione di autorganizzazione interna, a prescindere dal fatto che tali funzioni si esplichino in atti formalmente amministrativi (Corte cost. n. 69 del 1985). Ne consegue che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente all'azione proposta, per il risarcimento del danno, dal Procuratore Generale della Corte stessa, nei confronti dei membri del Consiglio di presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, per avere approvato con una delibera esulante dai poteri spettanti al Consiglio due convenzioni con il Banco di Sicilia aventi ad oggetto l'accollo parziale degli interessi passivi sui mutui stipulati da deputati regionali e dipendenti dell'Assemblea per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 122 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)