Sez. 3, Sentenza n. 3652 del 20/12/1972 (Rv. 361682 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO - ESONERO - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEI DANNO - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO - ESONERO - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEI DANNO - LIMITI.*
Nei casi in cui il datore di lavoro non e esonerato dalla responsabilita civile per effetto dell'Assicurazione obbligatoria, la legge (sesto e settimo comma dell'art 4 RD 17 agosto 1935 n 1175, trasfuso nei corrispondenti commi dell'art 11 DPR 30 giugno 1965 n 1124 ora vigente) dispone che al risarcimento si fa luogo solo quando il suo ammontare superi l'importo dell'indennita e limitatamente alla parte eccedente. (V 271'69, mass n 338253).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)