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Sez. 3, Sentenza n. 271 del 30/01/1969 (Rv. 338253 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - ESONERO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338253-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - ESONERO - LIMITI.*

Ai sensi dell'art. 4 del RD 17 agosto 1935, n. 1765, in materia di infortuni sul lavoro l'Assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilita civile, sia contrattuale che extra-contrattuale, per l'infortunio, responsabilita che permane soltanto se sia intervenuta condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio e derivato, oppure la sentenza penale abbia stabilito che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che il datore di lavoro abbia incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro se dall'operato di questi egli debba rispondere a norma del codice civile. Inoltre, anche in tali casi di eccezione, il datore di lavoro e tenuto al risarcimento soltanto per l'ammontare eccedente le indennita liquidate dall'istituto assicuratore del quale permane l'Obbligo di corrisponderle salvo regresso nei confronti del responsabile civile. (Conf 4425-60 V 1541-68, massima n 333246 242-67, massima n 362023 2544-66, massima n 324901 2470-65 1100-64 545-64).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)