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Sez. 1, Ordinanza n. 14008 del 26/05/2025 (Rv. 674833-01)

IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE | Provvedimento del tribunale su ricorso ex art. 2192 cod. civ. - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Statuizioni sulla gestione del registro - Inammissibilità - Condanna alle spese - Ricorribilità - Fondamento. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI - In genere.
Stato
decisa il 2025-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674833-01

IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE

Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.

Cod. Civ. art. 2191, Cod. Civ. art. 2192, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)