diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 2384 del 07/06/1966 Cc. (dep. 20/07/1966) Rv. 102198 - 01

RECIDIVA - CONTESTAZIONE - OBBLIGATORIETA - RIABILITAZIONE - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE AI FINI DELLA STESSA.*
Stato
decisa il 1966-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102198-01

RECIDIVA - CONTESTAZIONE - OBBLIGATORIETA - RIABILITAZIONE - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE AI FINI DELLA STESSA.*

La circostanza della recidiva e una aggravante in senso proprio, non una posizione autonoma della persona che infrange il comando penale; essa quindi deve essere regolarmente contestata. Tale contestazione deve ritenersi necessaria anche quando la recidiva debba essere valutata per un fine diverso da quello dell'inasprimento della pena, come, ad esempio, per determinare il termine per la riabilitazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 407, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)