Sez. 1, Sentenza n. 3021 del 28/09/1990 Cc. (dep. 29/11/1990) Rv. 185868 - 01
RECIDIVA - IN GENERE - RILEVANZA AGLI EFFETTI PENALI - CONDIZIONI: CONTESTAZIONE E DECLARATORIA DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
RECIDIVA - IN GENERE - RILEVANZA AGLI EFFETTI PENALI - CONDIZIONI: CONTESTAZIONE E DECLARATORIA DEL GIUDICE - FATTISPECIE.*
La recidiva rileva agli effetti penali solo in quanto sia stata ritenuta dal giudice del processo di cognizione, dopo essere stata regolarmente contestata. (applicazione in tema di decorso del termine minimo per chiedere la riabilitazione). (V mass n 107330; (V mass n 102198; (Conf mass n 172294; (Conf mass n 126408; (Conf mass n 124494).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)