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Sez. U, Sentenza n. 1013 del 20/01/2014 (Rv. 629196 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Sindacato di legittimità del giudice amministrativo - Contenuto - Verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento - Profili tecnici - Estensione della verifica - Limiti - Coinvolgimento di opinioni e apprezzamenti contraddistinti da un oggettivo margine di opinabilità - Conseguenza - Verifica della sola non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629196-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità (come nel caso della definizione di mercato rilevante nell'accertamento di intese restrittive della concorrenza), nel qual caso il sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell' Autorità Garante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. L CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)