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Sez. U - , Ordinanza n. 8116 del 29/03/2017 (Rv. 643555 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Cartella di pagamento per sanzioni amministrative comminate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Rimedi - Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
Stato
decisa il 2017-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643555-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia concernente l’opposizione avverso la cartella di pagamento per sanzioni amministrative comminate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi pronunciati dalla predetta Autorità, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all’art. 33, comma 1, della l. n. 287 del 1990, è da ritenersi limitata – conformemente all’art. 103 Cost. ed alle indicazioni contenute in Corte cost. n. 204 del 2004 – ai soli casi in cui sia in discussione un atto che sia espressione della funzione pubblica e sia adottato nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato non dalla posizione di parità dei soggetti (secondo lo schema diritti-doveri), ma da una relazione asimmetrica, sintetizzata nella formula potere-soggezione. Pertanto, qualora non sia contestato il provvedimento irrogativo delle sanzioni e, quindi, il preteso illegittimo esercizio di pubblici poteri, ma il semplice diritto a riscuotere le stesse a mezzo notifica della cartella esattoriale, preordinata all’espropriazione forzata, la tutela giudiziaria resta affidata ai rimedi dell’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e segg. c.p.c.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)