Sez. 1, Sentenza n. 1961 del 13/12/1965 Ud. (dep. 31/01/1966) Rv. 100353 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - NOZIONE - FATTISPECIE - OMICIDIO VOLONTARIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - NOZIONE - FATTISPECIE - OMICIDIO VOLONTARIO.*
Perche possa trovare applicazione l'attenuante prevista dall'art 62 n 1 cod pen non e sufficiente che l'agente ritenga, secondo la sua soggettiva e personale valutazione, la sussistenza di un qualsiasi motivo a sfondo morale, ma e necessario che il movente si ponga realmente tra i piu elevati nella scala dei valori umani, in corrispondenza di un sentimento cosi spiccatamente nobile da rendere particolarmente apprezzabile la condotta, sul piano morale e sociale, alla collettivita organizzata. Alla stregua di siffatto principio non merita censura la sentenza che abbia negato l'attenuante in discorso sul riflesso che l'imputata era stata spinta al delitto di omicidio unicamente dal rifiuto oppostole dal giovane amante di mantenere la promessa di matrimonio. Tale rifiuto, invero, non puo, di per se stesso, fungere, rispetto all'Azione delittuosa, da motivo di particolare valore morale, perche la rottura degli sponsali e un fatto alquanto comune in ogni ceto sociale, consentito dalla legge civile, non riprovato dalla comune morale, la quale, anzi, rispetto all'istituto matrimoniale, vuole riconosciuta ai nubendi la piu ampia liberta di Determinazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)