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Sez. 1, Sentenza n. 968 del 07/10/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157255 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - UCCISIONE DEL PROPRIO PADRE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157255-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - UCCISIONE DEL PROPRIO PADRE - ESCLUSIONE.*

In tema di parricidio, all'imputato che abbia agito perché mosso dall'intento di ripristinare, seppure in modo abnorme, l'ordine familiare, turbato da continue violenze, da lui e dalla madre subite ad opera della vittima, non è applicabile l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale. Infatti, questa attenuante presuppone la sussistenza di due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo. Si richiede, cioè, non solo che l'Azione criminosa sia, nell'intenzione dell'agente, diretta ad eliminare una situazione effettivamente sussistente, ritenuta immorale e antisociale, ma si esige anche che tale movente sia oggettivamente conforme alla morale ed ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato. (V mass n 148545, uccisione della moglie; (V mass n 144046, uccisione del coniuge o dell'amante; (V mass n 143120, uccisione dell'amante, dell'amante della madre da poco vedova; (V mass n 140059, dell'amante della moglie; (V mass n 119141, uccisione del coniuge infedele; (V mass n 115563, sulla coincidenza fra elemento soggettivo e coscienza etica collettiva; (V mass n 100353).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 576 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)