Sez. 6, Sentenza n. 1461 del 21/04/1999 Cc. (dep. 24/05/1999) Rv. 214752 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA | Trattato Italia-Canada - Richiesta di estradizione e di arresto provvisorio - Sindacato da parte dello Stato richiesto sui gravi indizi - Esclusione - Valutazione del pericolo di fuga - Possibilità - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA
Con riferimento al Trattato di estradizione fra l'Italia e il Canada, ratificato con legge 22 aprile 1985, n. 158, l'autorità giudiziaria, verificata la sussistenza dei presupposti necessari per l'instaurazione dell'ordinario procedimento di estradizione e quelli ulteriori che legittimano l'arresto provvisorio, non può sindacare la domanda sotto il profilo della sussistenza degli indizi, essendo questo potere riservato, in via esclusiva, all'autorità richiedente, ma deve limitarsi a valutare nel merito la sussistenza del pericolo di fuga.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716, Tratt. Internaz. 06/05/1981, Legge 22/04/1985 num. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)