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Sez. 5, Sentenza n. 1973 del 24/04/1996 Cc. (dep. 19/09/1996) Rv. 205934 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Convalida dell'arresto - Verifica sulla esistenza delle condizioni che legittimano la richiesta di estradizione e di arresto provvisorio - Necessità - Stato richiedente firmatario della Convenzione europea di estradizione - Valutazione sulla esistenza di sufficienti indizi - Esclusione - Valutazione nel merito sulla sussistenza del pericolo di fuga - Necessità - Fattispecie: richiesta di estradizione e di arresto provvisorio da parte della Repubblica federale tedesca.
Stato
decisa il 1996-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205934-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

In tema di convalida dell'arresto provvisorio a fini estradizionali operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., la corte d'appello deve valutare in primo luogo l'esistenza dei presupposti necessari per l'instaurazione dell'ordinario procedimento di estradizione e poi quelle ulteriori che legittimano l'arresto provvisorio. Per quanto riguarda le prime, quando non sia espressamente disposto diversamente da un accordo o quando manchi qualunque trattato tra le parti, l'autorità giudiziaria chiamata a decidere sull'esistenza delle condizioni per l'estradizione deve provvedere esclusivamente ad una verifica formale dei titoli sui quali è fondata la richiesta e non può sindacare il profilo della sussistenza degli indizi, che è rimesso esclusivamente all'autorità richiedente, mentre, per quanto riguarda il secondo profilo, deve valutare nel merito il profilo della sussistenza del pericolo di fuga. La convenzione europea di estrazione, cui ha aderito anche la Repubblica federale tedesca, Stato richiedente nel caso di specie, non prevede che lo Stato richiesto possa valutare gli indizi posti a base del provvedimento in esecuzione del quale viene chiesta l'estradizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716, Trattato 30/01/1963 num. 300, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)