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Sez. U, Sentenza n. 595 del 26/01/1979 (Rv. 396729 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - OBBLIGAZIONI DA FATTO ILLECITO - CONVENZIONE ITALO TEDESCA DEL 9 MARZO 1936 E CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DEROGA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 4 N 2 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396729-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - OBBLIGAZIONI DA FATTO ILLECITO - CONVENZIONE ITALO TEDESCA DEL 9 MARZO 1936 E CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - DEROGA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 4 N 2 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione del giudice italiano nei confronti del cittadino straniero, ai sensi dell'art 4 n 2 cod proc civ, per le cause relative ad obbligazioni da fatto illecito commesso nel territorio dello stato, non trova deroga nelle Disposizioni della convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936, resa esecutiva con legge 14 gennaio 1937 n 106, ne della successiva convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n 804, le quali, nel regolare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, mantengono e confermano la operativita dell'indicato criterio di collegamento. (V 3274/72, mass n 361090).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2, Tratt. Internaz. 09/03/1936, Legge 14/01/1937 num. 106, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)