Sez. U, Sentenza n. 3274 del 26/10/1972 (Rv. 361090 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LUOGO IN CUI E SORTA L'OBBLIGAZIONE - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA DEI CONTRATTI - RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO - CONVENZIONE ITALO-TEDESCA DEL 9 MARZO 1936 - MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA - INDEROGABILITA DELLA GIURISDIZIONE - ECCEZIONE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LUOGO IN CUI E SORTA L'OBBLIGAZIONE - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA DEI CONTRATTI - RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO - CONVENZIONE ITALO-TEDESCA DEL 9 MARZO 1936 - MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA - INDEROGABILITA DELLA GIURISDIZIONE - ECCEZIONE - ESCLUSIONE.*
Per individuare il luogo della sorta obbligazione ai fini dell'art 4 n 2 cod proc civile, quando si tratti di obbligazioni che nascono da contratto, occorre far capo alle norme che regolano la conclusione dei contratti; tali norme sono da ricercare alla stregua dell'ordinamento giuridico interno italiano in virtu del principio, cosiddetto della lex loci secondo il quale i concetti giuridici usati da un dato ordinamento nella Determinazione dei criteri di collegamento, idonei a stabilire la giurisdizione dello stato al quale l'ordinamento appartiene, sono di regola da intendere e da utilizzare nello stesso significato che a quei concetti quel dato ordinamento nelle altre sue norme attribuisce, salvo che diversamente non risulti dalle norme poste in tema di giurisdizione. Contro il divieto di deroga convenzionale della giurisdizione, sancito dall'art 2 cod proc civile, nessuna eccezione puo ravvisarsi nelle norme della convenzione italo-tedesca del 9 marzo 1936, resa esecutiva con legge 14 gennaio 1937, n 106 (e rimessa in vigore con scambio di nota del 20 novembre 1952) regolando esclusivamente il riconoscimento e la esecuzione in ciascuno dei due stati contraenti delle decisioni in materia civile e commerciale pronunziate nell'altro, non ha apportato, neanche in via indiretta o per rinvio, alcuna modifica alle discipline interne della giurisdizione vigente nei due stati. (V 2740'68, mass n 335336; 2528'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Legge 14/01/1937 num. 106, Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 09/03/1936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)