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Sez. 2, Sentenza n. 17458 del 27/07/2009 (Rv. 609671 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Preliminare di vendita di cosa altrui - Adempimento del promittente - Modalità - Acquisto della cosa dal terzo proprietario - Conseguimento del consenso del proprietario al trasferimento - Conseguenze in tema di rivalsa delle somme pagate dall'acquirente a titolo di INVIM dovuta dal venditore.
Stato
decisa il 2009-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609671-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

Nel preliminare di vendita di cosa altrui, il promittente alienante, tenuto a procurare la proprietà del bene al promissario acquirente, può liberarsi della propria obbligazione sia acquistando la cosa dal terzo proprietario, sia conseguendo il consenso di quest'ultimo al trasferimento: in quest'ultimo caso, l'acquirente dell'immobile che, in forza del privilegio gravante sul bene ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, sia stato escusso per il pagamento dell'INVIM dovuta dal venditore ed abbia effettuato il pagamento, ha diritto di rivalersi non già nei confronti del promittente alienante, ma di colui che risulti venditore dall'atto di compravendita.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1478

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)