Sez. 3, Sentenza n. 2686 del 23/02/2001 (Rv. 544112 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI | Ex art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972 - Escussione dell'acquirente di immobile gravato di privilegio per il pagamento dell'imposta dovuta dal venditore - Effettuazione del pagamento da parte dell'acquirente - Diritto dello stesso di rivalersi nei confronti del venditore, in alternativa alla proposizione di ricorso alle commissioni tributarie - Configurabilità - Eccezioni opponibili dal debitore nel rapporto con l'amministrazione finanziaria - Rilevanza nei confronti dell'acquirente - Esclusione - Pendenza di controversia in relazione a detto rapporto - Rilevanza nei confronti dello stesso - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI
In materia di INVIM, l'acquirente di un immobile che, in forza del privilegio gravante sul bene ex art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, venga escusso per il pagamento dell'imposta dovuta dal venditore ed effettui il pagamento, soddisfa un debito altrui, con la conseguenza che, in alternativa al ricorso alle commissioni tributarie per la contestazione della pretesa dell'amministrazione finanziaria, ha diritto di rivalersi nei confronti del venditore medesimo, senza che rilevino nei suoi confronti le eccezioni opponibili dal debitore nel diverso rapporto con l'amministrazione finanziaria, né l'eventuale pendenza di controversia in relazione a tale rapporto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)