Sez. L, Sentenza n. 6501 del 26/04/2012 (Rv. 622310 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - IN GENERE | Libro matricola e libro paga - Efficacia probatoria - A favore del datore di lavoro - Condizioni - Regolarità e completezza della tenuta - Necessità - Facoltà di allegazione contraria - Sussistenza - Valutazione del giudice di merito - Contenuto.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - IN GENERE
I libri contabili che il datore di lavoro privato è obbligato a tenere, cioè il libro matricola e il libro paga, previsti dagli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (sostituiti dal libro unico del lavoro ai sensi dell'art. 39 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008), essendo formati dallo stesso datore di lavoro, possono fare prova a suo favore soltanto se tenuti in modo regolare e completo, ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 20 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 39, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)