Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5512 del 08/03/2011 (Rv. 616279 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Prova - Onere a carico del datore di lavoro - Contenuto - Esclusione di nuove assunzioni - Produzione di libro matricola incompleto - Insufficienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamento per giustificato motivo, l'onere della prova del motivo, che per espressa previsione normativa (art. 5 legge n. 604 del 1966), grava sul datore di lavoro, può comprendere anche la prova di non aver effettuato altre assunzioni, nel periodo seguente al recesso impugnato, per le medesime mansioni già assegnate al lavoratore licenziato, dovendo, peraltro, escludersi che la produzione di un libro matricola incompleto possa integrare una prova adeguata o idonea a spostare sul lavoratore l'onere che grava sul datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)