Sez. 5, Sentenza n. 5584 del 10/11/1999 Ud. (dep. 12/05/2000) Rv. 216110 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Versamenti tributari - Delega bancaria - Falsificazione - Falsità materiale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie: falsificazione compiuta dal commercialista.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI
La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari, poiché l'attestazione della banca sulla distinta predisposta dal cliente prende rilievo di piena efficacia probatoria e liberatoria di adempimento dell'obbligazione tributaria, secondo il regime legale vigente in materia, configura la fattispecie criminosa di cui agli artt. 476 secondo comma e 482, non diversamente da quanto viene riconosciuto, per la privilegiata valenza probatoria degli atti correlativi, in tema di alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali, oltre che, specificamente in materia di delega di pagamento dell'imposta IRPEF attestata dal funzionario bancario. (Fattispecie relativa a falsificazione delle predette attestazioni compiuta dal commercialista a danno dei clienti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)