Sez. 5, Sentenza n. 2569 del 24/11/2003 Ud. (dep. 26/01/2004) Rv. 227779 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Versamenti tributari - Delega bancaria - Versamenti postali - Falsificazione compiuta dal commercialista - Falsità materiale - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI
La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari e delle ricevute di versamenti postali integra il reato di falsità materiale in atto pubblico, di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., in quanto le disposizioni che regolamentano tali modalità di versamento, presso banche delegate per la riscossione delle imposte o presso gli uffici postali, attribuiscono alle ricevute una valenza probatoria privilegiata, anche nei confronti dei terzi, fino al riconoscimento della falsità dell'atto stesso (fattispecie relativa a falsificazione dei predetti versamenti fiscali compiuta dal commercialista a danno dei clienti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)