Sez. L, Sentenza n. 5383 del 15/04/2002 (Rv. 553728 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva - Scaglionamento nel tempo - Configurabilità di tale sistema di determinazione degli aumenti come rateizzazione in senso tecnico - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Nella regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro - sia del settore del lavoro pubblico sia di quello del lavoro privato- la determinazione complessiva degli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico con "scaglionamento" nel tempo degli aumenti stessi, mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al c.d. regime definitivo, non rappresenta - diversamente da quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza amministrativa e contabile - una rateizzazione in senso tecnico o una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, ma una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi con l'insorgenza a ciascuna scadenza e non prima, della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro. Ne consegue che il dipendente che cessi dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. (Fattispecie in materia di determinazione della base di computo dell'indennità premio di servizio di un dipendente di una USL).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)