Sez. 3, Sentenza n. 826 del 15/06/1967 Ud. (dep. 07/10/1967) Rv. 105629 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - TERMINI - PRESENTAZIONE - A MEZZO POSTA - TRASMISSIONE PER POSTA - OMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE DELLA DATA DI RICEZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE - POSSIBILITA DI ACCERTARE ALIUNDE LA TEMPESTIVITA - FATTISPECIE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - TERMINI - PRESENTAZIONE - A MEZZO POSTA - TRASMISSIONE PER POSTA - OMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE DELLA DATA DI RICEZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE - POSSIBILITA DI ACCERTARE ALIUNDE LA TEMPESTIVITA - FATTISPECIE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'attestazione apposta dal cancelliere ai sensi dell'art 201, comma quinto, cod proc pen ha la funzione di documentare in modo certo la data di ricezione dei motivi trasmessi per posta; tuttavia, l'omissione di essa non autorizza il giudice a dichiarare senz'altro inammissibile l'impugnazione, quando la data predetta o quella di spedizione possano essere stabilite, ai sensi dell'art 140 cod proc pen, a mezzo di altri elementi risultanti dall'atto contenente i motivi o da Atti con questo connessi(nella specie: registri ufficiali); e nulla rileva che questi ultimi non facciano parte del fascicolo processuale, essendo rilevante soltanto, a norma dell'art 140 citato, che essi diano quella certezza che normalmente deriva dalla indicazione nell'atto della data di ricezione. (V 104263, 103858, anno 1967; 102127, ed ivi citate, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)