Sez. 1, Sentenza n. 6260 del 25/10/1986 (Rv. 448508 - 01)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - IN GENERE - LEGGE N. 976 DEL 1957 PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE STORICO, MONUMENTALE E ARTISTICO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO DI ASSISI - ART. 1 DELLA LEGGE N. 110 DEL 1971 INTERPRETATIVO DELL'ART. 15 DELLA CITATA LEGGE N. 976 DEL 1957 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 175 DEL 1974 - DECLARATORIA DI INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL CITATO ART. 1 LEGGE N. 110 DEL 1971 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 41 E 53 COST. - CONSEGUENZE - RIPROPONIBILITÀ DELLA QUESTIONE NELLO STESSO PROCESSO IN CUI È STATA SOLLEVATA - ESCLUSIONE.*
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - IN GENERE - LEGGE N. 976 DEL 1957 PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE STORICO, MONUMENTALE E ARTISTICO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO DI ASSISI - ART. 1 DELLA LEGGE N. 110 DEL 1971 INTERPRETATIVO DELL'ART. 15 DELLA CITATA LEGGE N. 976 DEL 1957 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 175 DEL 1974 - DECLARATORIA DI INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL CITATO ART. 1 LEGGE N. 110 DEL 1971 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 41 E 53 COST. - CONSEGUENZE - RIPROPONIBILITÀ DELLA QUESTIONE NELLO STESSO PROCESSO IN CUI È STATA SOLLEVATA - ESCLUSIONE.*
In tema di agevolazioni tributarie in favore delle nuove imprese artigianali od industriali nel territorio di Assisi, di cui allo art. 15 della legge 9 ottobre 1957 n. 976, e con riguardo all'art. 1 della legge 25 febbraio 1971 n. 110, che, interpretando autenticamente il predetto art. 15, nella parte concernente le esenzioni, dispone che esse debbano intendersi riferite a soli tre Tributi diretti, con conseguente esclusione di ogni altro tributo, compresi tutti quelli indiretti (quali i Tributi doganali), la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 19 giugno 1974, le quali sul presupposto del carattere interpretativo in senso proprio e non innovativo del citato art. 1 della legge n. 110 del 1971, ne ha riconosciuto la retroattività "naturale" e dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, comporta che, nello stesso processo in cui è già stata sollevata (ancorché pendente in gradi o fasi successive), non può essere riproposta la medesima questione (sia pure con nuovi argomenti o considerazioni critiche), in considerazione del fatto che le pronunce di rigetto della Corte costituzionale determinano una preclusione, sul giudizio nel corso del quale è stato richiesto il suo intervento, in applicazione del principio del "ne bis in idem", restando possibile la suddetta riproposizione soltanto in diversi ed autonomi giudizi. (V 5822/81, mass n 416544; (V 5822/81, mass n 416545).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 53, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 09/10/1957 num. 976 art. 15, Legge 25/02/1971 num. 110 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)