Sez. 1, Sentenza n. 5822 del 05/11/1981 (Rv. 416545 - 01)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - IN GENERE - LEGGE N. 976 DEL 1957 PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE STORICO, MONUMENTALE E ARTISTICO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO DI ASSISI - ART. 1 DELLA LEGGE N. 110 DEL 1971 INTERPRETATIVO DELL'ART. 15 DELLA CITATA LEGGE N. 976 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 41, TERZO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - IN GENERE - LEGGE N. 976 DEL 1957 PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE STORICO, MONUMENTALE E ARTISTICO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO DI ASSISI - ART. 1 DELLA LEGGE N. 110 DEL 1971 INTERPRETATIVO DELL'ART. 15 DELLA CITATA LEGGE N. 976 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 41, TERZO COMMA, COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La legge 9 ottobre 1957 n. 976 (concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi) non è funzionale ad un programma di indirizzo o di sviluppo economico, non assurgendo alla dignità di un programma di questo tipo la mera finalità di ubicare gli insediamenti produttivi in una piuttosto che in altra zona dello stesso comune, e, pertanto, non può inquadrarsi fra le leggi "di incentivo" o "di programma" cui si riferisce il terzo comma dell'art. 41 della Costituzione, il quale, peraltro, non conferisce alle situazioni giuridiche di vantaggio degli esercenti l'attività economica incentivata un grado di certezza privilegiata costituzionalmente garantito tale da escludere che dette leggi possano poi essere modificate retroattivamente dal legislatore ordinario e, a maggior ragione, che le stesse possano formare oggetto di leggi di interpretazione autentica, aventi per loro natura efficacia retroattiva. È, pertanto, manifestamente infondata la (nuova) questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1971 n. 110, che ha interpretato autenticamente l'art. 15 della citata legge n. 976 del 1957, sollevata sul rilievo che detta norma, alla stregua del terzo comma dell'art. 41 della Costituzione, sarebbe insuscettibile di interpretazione autentica retroattivamente difforme da quella ricevuta nella prima prassi applicativa. (V 175/74, Corte cost; (V 534/73, mass n 362560).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 09/10/1957 num. 976 art. 15, Legge 25/02/1971 num. 110 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)