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Sez. U, Sentenza n. 1388 del 15/06/1967 (Rv. 328001 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - CONTROVERSIA TRA PRIVATI CHE PUR COLLEGANDOSI AD UN ATTO AMMINISTRATIVO NON INVESTA DIRETTAMENTE QUEST'ULTIMO.*
Stato
decisa il 1967-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328001-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - CONTROVERSIA TRA PRIVATI CHE PUR COLLEGANDOSI AD UN ATTO AMMINISTRATIVO NON INVESTA DIRETTAMENTE QUEST'ULTIMO.*

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra privati, che, pur ricollegandosi ad un atto amministrativo, non investa direttamente questo ultimo, ma si esaurisca nell'ambito delle posizioni di diritto soggettivo dei privati stessi(nella specie si assumeva che il primo gradino di una scala esterna, poggiante sulla pubblica via in base a concessione amministrativa, era stato ricostruito in maniera lesiva del libero Esercizio del transito attraverso la porta del vicino). (Conf. 1987-64).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)