Sez. U, Sentenza n. 1860 del 26/05/1969 (Rv. 340978 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - LICENZA EDILIZIA - CONTROVERSIA TRA PRIVATI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - LICENZA EDILIZIA - CONTROVERSIA TRA PRIVATI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Qualora la controversia, senza riguardare l'impugnativa della licenza edilizia nei confronti della pa, si svolga solo tra privati, di cui uno lamenti la violazione del suo diritto di proprieta ad opera dell'altro e di tale diritto chieda la tutela, la Competenza giurisdizionale spetta all'autorita giudiziaria ordinaria. (V. 447-69, massima n. 338517 410-69, massima n. 338465 2739-68, massima n. 335335; 1388-67, massima n. 328001; 1670-66, massima n. 323266 620-66, massima n. 321229 169-65).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)