Sez. 3, Sentenza n. 1454 del 19/02/1985 (Rv. 439483 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO, DI RISOLUZIONE O DI RESPONSABILITÀ RISARCITORIA PER INADEMPIMENTO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - FAMILIARI CONVIVENTI CON IL CONDUTTORE - SPETTANZA - ESCLUSIONE - AZIONI SPETTANTI A COSTORO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO, DI RISOLUZIONE O DI RESPONSABILITÀ RISARCITORIA PER INADEMPIMENTO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - FAMILIARI CONVIVENTI CON IL CONDUTTORE - SPETTANZA - ESCLUSIONE - AZIONI SPETTANTI A COSTORO.*
I familiari conviventi con il conduttore di un immobile, pur venendo a beneficiare, con l'implicito consenso del locatore, del godimento del bene locato, non sono parti del rapporto contrattuale con il locatore stesso, e, pertanto, non assumono la contitolarità dei diritti e dei doveri ad esso inerenti. Ne consegue che le azioni contrattuali di esatto adempimento, al pari di quelle di risoluzione o di responsabilità risarcitoria per inadempimento, spettano unicamente al conduttore, anche quando traggano origine da fatti o situazioni che abbiano inciso su interessi propri dei componenti del suo nucleo familiare, salva restando per questi ultimi la esperibilità dell'Azione aquiliana, in relazione ai danni che subiscano per effetto della violazione da parte del locatore (come da parte dei terzi in genere) del precetto del "neminem laedere". (V 1445/57; (V 8/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Cod. Civ. art. 1582, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)